Nuova legge sui tirocini. Casadei: “Importante strumento ponte tra formazione e lavoro”
L’Assemblea legislativa ha approvato oggi una legge sui tirocini, con l’obiettivo di promuovere una formazione di qualità in stretto raccordo con i mondi del lavoro. A darne notizia il consigliere regionale Thomas Casadei, capogruppo pd in Commissione Lavoro, Formazione, Scuola, Cultura, Turismo e Sport.
«Con questo provvedimento manteniamo un impegno assunto a inizio mandato, quando abbiamo deciso di disegnare una grande infrastruttura educativa e formativa che contenesse gli elementi per noi più importanti: l’istruzione e la formazione professionale, la rete politecnica, l’alta formazione e i servizi per il lavoro – commenta Casadei -. Questo è infatti un provvedimento ponte tra formazione e lavoro che indica la nostra volontà di operare affinché i tirocini servano ai più giovani per acquisire competenze, a disoccupati, inoccupati o persone in mobilità a reinserirsi nel mondo del lavoro con nuove capacità e offrano alle persone con disabilità significative opportunità di inserimento e formazione».
Le tipologie di tirocinio previste dalla legge sono tre:
a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
«Vorrei esprimere apprezzamento per questa legge scaturita da un lungo percorso di confronto tra mondo del lavoro, delle imprese e della formazione, sindacati e istituzioni della nostra regione – conclude Casadei -. È una scelta politico culturale che inciderà sulla valorizzazione della persona e delle sue competenze e che favorirà l’inclusione sociale».
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